Dal sito dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti, in effetti in modo molto più chiaro e leggibile di quanto non ho scritto sopra
Arriviamo subito alle pur non brevi conclusioni (perché non so quanti riuscirebbero a giungere in fondo al testo se dovessi anche solo in parte riepilogare quanto già scritto).
Chiedo poi contributi, condivisioni, critiche ed integrazioni agli altri tecnici del forum, perché questa è solo la mia (detto senza immodestia) veramente modesta opinione
1) Prima di tutto (come ben evidenziato dal moderatore buzz in altro 3d
http://www.nital.it/forum/index.php?s=&...st&p=940998Divieto Di Fotografare Ad Un Saggio Di Danza, Possono farlo??!!??)pare che “
ormai le questioni si risolvano solo con il codice alla mano; sembra che nessuno sia più in grado di godersi la vita e rispettare soprattutto il lavoro degli altri”.
Questo per dire che ci vuole tanto senso pratico e buon senso nell’affrontare le situazioni e i problemi, per cui il più delle volte si potrà fotografare ed anche pubblicare le foto senza porsi problemi di consensi o liberatorie, oppure compensi o risarcimenti, perché nessuno si opporrà all’attività anche on street di un fotoamatore. Questo in concreto.
Pertanto ci troviamo ad analizzare, se non casi limite, per lo meno (per fortuna) casi se non rari però almeno del tutto particolari.
Eppure gli stessi capitano e per gli stessi dobbiamo (anzi dovremmo, perché una parola certa in diritto non può mai essere detta) sapere come comportarci.
2) Ebbene, venendo a quella che fin d’ora mi pare possa essere tratta come seconda conclusione (come sintesi di quanto già esposto) si può affermare e ritenere che:
- se è vero che il ritratto di una persona può essere esposto e riprodotto solo con il suo consenso (art. 96)
- è anche vero che ci sono numerosissime eccezioni, per le quali non occorre il consenso espresso, che vanno dalla ripresa di persone note ma anche di anonimi privati in occasione di manifestazioni pubbliche, per arrivare alla divulgazione per scopi scientifici, didattici o culturali (art. 97);
-
e qui se volessimo dar spazio al concetto che la fotografia è cultura, già così avremmo campo libero per ogni genere di utilizzo di qualunque scatto; il ché non è poi tanto paradossale né peregrino; potessimo mai avere l'opinone della ANFP in proposito
- inoltre è sempre applicabile (anche se non del tutto pacificamente e secondo i casi) il principio del consenso tacito
- tutto ciò, tradotto in “soldoni”, secondo me – come del resto mi pare sostenuto anche dall’ANFP - significa che, al di là dei casi in cui la ripresa è vietata (e al contrario di quanto apparirebbe affermato dalla legge)
non esiste di fatto alcuna norma che vieta a priori di fotografare i privati essendo, semmai e non sempre, soltanto vietata la pubblicazione delle foto - pertanto, se dovesse accadere che un privato (a parte le ovvie difficoltà “operative” di discutere con un energumeno intollerante) si oppone al fatto di essere ripreso, sarà buon diritto del fotografo far presente che la ripresa fotografica in pubblico non può essere vietata; addirittura se il soggetto è insieme ad altri e non viene ritratto isolatamente la foto può essere pubblicata senza vincoli
3) Da ciò si ricava che non è verò, né in teoria né in pratica, che sia vietato fotografare le persone.
Potrebbe invece essere interdetto dall’interessato solo l’uso e la pubblicazione della foto (non la sua detenzione nell’immediato, quindi senza possibilità di pretesa di distruzione dello scatto).
Ma ditemi voi in concreto quale privato può venire a conoscenza del tempo, luogo e occasione in cui userete la sua ripresa. Del resto se il privato ripreso non facesse alcuna rimostranza nell’immediatezza dello scatto, potrebbe anche ritenersi sussistente il già citato
consenso tacito4) Perciò – come mi pare consigliato dalla ANFP – anche per ragioni “igieniche” (di incolumità personale) qualora un privato si opponga ad essere ripreso o pretenda con vigore la distruzione dello scatto, sarà bene con buon senso assecondarlo, non già perché il diritto di riprenderlo non esista (bensì semmai solo quello di pubblicare la foto) ma prima ancora per l'ovvia ragione di evitare guai anche "fisici".
Qualora invece non vi sia alcuna rimostranza o la stessa sia anche solo blanda (un moto di rimprovero oppure un gesto di dissenso) ritengo che in tal caso, non solo per concretezza, ma anche per il principio del
consenso tacito (pur discusso) vi sia possibilità dell’uso e pubblicazione della foto.
saluti alcarbo