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89stefano89
mi é giunta voce di una conoscente che é stata picchiata dal fidanzato.
ha giustamente sporto denuncia presso i carabinieri, ma... a quanto pare non si é mosso niente, il tizio non ha ricevuto nessuna notifica ne altro.
non mi son mai posto il problema come funziona quando denunci o quereli qualcuno? qual´é l´iter?
CVCPhoto
Non sono un legale, ma so che i tempi non sono brevissimi e dal momento della denuncia al momento che il soggetto denunciato venga convocato dalle autorità ce ne passa. Credo che la denuncia debba prima essere trasmessa in Procura e poi da lì vengono emanate le varie disposizioni. Nel frattempo la povera ragazza potrebbe venire picchiata nuovamente e pure uccisa.

Spero solo, per la tua amica, che l'episodio sia stato un fatto isolato e che il picchiatore si sia reso conto di aver sbagliato.
Grazmel
QUOTE(CVCPhoto @ Nov 8 2012, 11:30 AM) *
.... Nel frattempo la povera ragazza potrebbe venire picchiata nuovamente e pure uccisa.

...


Dai, adesso hai tranquillizzato Stefano laugh.gif

Scherzi a parte, temo che Carlo abbia ragione, purtroppo....
Graziano
nonnoGG
Dipende molto dalle eventuali lesioni riportate: sempre meglio recarsi al più vicino Pronto Soccorso...

Anche le associazioni possono aiutare (vedi quella Hunziker-Buongiorno), ma anche presso le Parrocchie, Consultori, Patronati esistono strutture di supporto: mai lasciare sole queste Donne che hanno il coraggio di denunciare i maltrattamenti ricevuti...

Il numero 112 sempre in testa alla rubrica telefonica...

La nostra solidarietà alla tua amica.

Luigi
CVCPhoto
QUOTE(Grazmel @ Nov 8 2012, 11:37 AM) *
Dai, adesso hai tranquillizzato Stefano laugh.gif

Scherzi a parte, temo che Carlo abbia ragione, purtroppo....
Graziano


Purtroppo, con quello che si sente in giro... se fossi suo amico le starei molto vicino.
LucaCorsini
QUOTE(CVCPhoto @ Nov 8 2012, 11:30 AM) *
Spero solo, per la tua amica, che l'episodio sia stato un fatto isolato e che il picchiatore si sia reso conto di aver sbagliato.

Abbhè ... questo risolverebbe la denuncia (!?!)

L'Avvocato Giulia Bongiorno (senza la u)
CVCPhoto
QUOTE(LucaCorsini @ Nov 8 2012, 11:45 AM) *
Abbhè ... questo risolverebbe la denuncia (!?!)

L'Avvocato Giulia Bongiorno (senza la u)


Assolutamente no, ma in questa fase di latitanza da parte delle istituzioni correrebbe sicuramente meno pericolo.
maxbunny
QUOTE(89stefano89 @ Nov 8 2012, 11:22 AM) *
mi é giunta voce di una conoscente che é stata picchiata dal fidanzato.
ha giustamente sporto denuncia presso i carabinieri, ma... a quanto pare non si é mosso niente, il tizio non ha ricevuto nessuna notifica ne altro.
non mi son mai posto il problema come funziona quando denunci o quereli qualcuno? qual´é l´iter?



Moooolto sinteticamente :la querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio per i quali invece è prevista la denuncia.
Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Puè essere presentata in forma orale ( in questo caso il pubblico ufficiale che la riceve dovrà redigere apposito verbale ) o scritta entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato. Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).

Se è stata picchiata prima di sporgere querela presumo si sia fatta visitare al pronto soccorso, il quale le avrà rilasciato il referto medico, altrimenti la querela che ha presentato perde d forza. Comunque l'Ufficiale di P.G. che ha ricevuto la querela la trasmette al tribunale del territorio competente. Il magistrato di turno, in tempi più o meno brevi, avvierà le procedure del caso che possono portare anche ad un processo vero e proprio.

ciao
Memez
...io andrei a parlargli con una mazza da baseball in mano... molto pacificamente... nel frattempo che aspetti che si muova qualcosa...
89stefano89
non entro nel merito della vicenda perché si tratta solo di una conoscente, amica di amici, mi chiedevo se anche per questo tipo di reato fosse plausibile una attesa di settimane.
per assurdo, vedo un personaggio che fa una violenza di qualsiasi tipo verso qualsiasi persona, lo denuncio, o chi ha subito la violenza lo denuncia, e questo qui é libero di scorrazzare per giorni prima di essere quantomeno chiamato o che so io!
maxbunny
QUOTE(89stefano89 @ Nov 8 2012, 12:36 PM) *
non entro nel merito della vicenda perché si tratta solo di una conoscente, amica di amici, mi chiedevo se anche per questo tipo di reato fosse plausibile una attesa di settimane.
per assurdo, vedo un personaggio che fa una violenza di qualsiasi tipo verso qualsiasi persona, lo denuncio, o chi ha subito la violenza lo denuncia, e questo qui é libero di scorrazzare per giorni prima di essere quantomeno chiamato o che so io!


I discoro è lungo, ma in pratica è così. Comunque se vuoi approfondire un pò:

Lesioni personali dolose: l’art. 582 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalle quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”. Questa fattispecie si realizza quando il soggetto agente cagiona ad altri una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Il bene tutelato dalla norma è l'integrità psico - fisica della persona. Per malattia si deve intende qualsiasi anomalia dell'organismo e ciò a prescindere da alterazioni visibili. Le conseguenze che non comportano un’apprezzabile menomazione non costituiscono malattia e pertanto, non configurano ipotesi di reato. Le lesioni possono essere di due tipi: dolose e colpose. Le prime si verificano nel caso in cui il soggetto che agisce pone in essere e desidera la realizzazione dell'evento mentre le seconde si verificano nel caso in cui, pur non essendo voluto, il fatto si realizza, e questo viene imputato alla negligenza, all'imperizia o all'imprudenza del soggetto che agisce. In base alla durata della malattia, la lesione può essere distinta in: lievissima (la malattia ha durata non superiore a 20 giorni), lieve (la malattia ha una durata non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni), grave (la malattia produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo, oppure mette in pericolo la vita della persona offesa o provoca un’incapacità della persona superiore a 40 giorni) e gravissima (la malattia non è guaribile o provoca la perdita di un senso, di un organo, della capacità di procreare, o una permanente incapacità della parola oppure provoca la deformazione o uno sfregio permanente al viso). Le lesione personali lievi e lievissime sono punite dall’Ordinamento con una pena della reclusione che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni, sono reati procedibili a querela della persona offesa a meno che non concorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 583 e 585 c.p. ad eccezione di quelle indicate dal comma 1 e nell’ultima parte dell’art. 577 c.p. Quando la procedibilità è a querela della persona offesa, la competenza è del Giudice di Pace (L. 274/2000) e, in tal caso, la pena applicabile è la multa che va da un minimo di € 516 a un massimo di € 2.582 o la permanenza domiciliare da un minimo di 15 a un massimo di 45 giorni o la prestazione di lavoro di pubblica utilità da un minimo di 20 giorni a un massimo di 6 mesi. Le lesioni personali gravi sono punite con una pena che va da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 mentre per la lesione gravissima la pena va da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni. Tali lesioni (gravi e gravissime) sono procedibili d’ufficio. Nell’ipotesi prevista dall’art. 590 c.p. la competenza è del Giudice di Pace mentre per tutte le altre ipotesi la competenza è del Tribunale in composizione monocratica.
alcarbo
Per ragioni di politica giudiziaria e di stato della giustizia (non addebitabile tanto agli operatori, secondo me, quanto alla carenza di organici, ..... ma il discorso è noto e lungo) indubbiamente i tempi per arrivare al processo in via ordinaria tramite la Procura sono per forza lunghi.

Nel frattempo gli strumenti per la tutela fisica della persona percossa o minacciata sono quello che sono, anche perché ahimé i casi sono migliaia e per fortuna solo qualcuno sfocia in tragedia (sapere prima quale vi assicuro che è impossibile) sicché le forze dell'ordine non possono fare la guardia a tutti i querelanti.

Vi ricordo però che, da anni, oltre (anzi insieme) alla querela, è ammesso il ricorso diretto immediato al giudice di pace (per i reati di cui discorrete, e cioè per le minanacce, ingiurie o anche lesioni entro i 20 giorni di durata ....... la competenza è di tale giudice) con tempi di apertura del processo brevissimi (di pochi mesi anzichè anni).
Serve però l'assistenza di un avvocato, che potrà essere più preciso (e che per i non abbienti viene incaricato con spese a carico dello Stato).
La giustizia fai da te (che qualcuno scherzosamente ma anche pericolosamente propone) non è possibile.
Enrico_Luzi
la denuncia querela non viene notificata al querelato.
sarà compito del magistratrato decidere, sulla base della documentazione raccolta in sede di denuncia e quella nella fase delle indagini delegato alla P.G. se rinviare a giudizio il querelato. solo a quel punto gli verrà notificato l'atto di rinvio a giudizio con il quale dovrà anche nominare un difensore di fiducia.
la P.G. può agire d'iniziativa solo in casi di particolare rilevanza.
per esempio in caso di minacce di morte; di sicuro la P.G. accerterà l'eventuale possesso di armi legalmente detunute ed al 99% verranno sequestrate.
I casi comunque non sono tantissimi ma neanche pochi.
Poi dipende da come si accordano per procedere la P.G. e l'A.G. competente!
alcarbo
grazie.gif a voi tutti, anche a nome di Stefano, per i vostri contributi legali ed extralegali che già compongono un quadro discreto del (serio e frequente) problema posto
Memez
QUOTE(alcarbo @ Nov 8 2012, 01:24 PM) *
La giustizia fai da te (che qualcuno scherzosamente ma anche pericolosamente propone) non è possibile.

pericolosamente no dai... mi pare un po eccessivo... wink.gif
CVCPhoto
QUOTE(Memez @ Nov 8 2012, 02:15 PM) *
pericolosamente no dai... mi pare un po eccessivo... wink.gif


Pericolosamente per te, poiché finisci in galera tu se gli tiri una mazzata sulla testa.
FM
QUOTE(89stefano89 @ Nov 8 2012, 11:22 AM) *
mi é giunta voce di una conoscente che é stata picchiata dal fidanzato.
ha giustamente sporto denuncia presso i carabinieri, ma... a quanto pare non si é mosso niente, il tizio non ha ricevuto nessuna notifica ne altro.
non mi son mai posto il problema come funziona quando denunci o quereli qualcuno? qual´é l´iter?


Oltre quanto puntualmente detto, aggiungo solo una spiegazione: molte volte chi deposita una querela, sporge denuncia, lo fa con la speranza che pochi giorni dopo arrivi al denunciato un qualche atto che possa servire almeno come deterrenza.
Purtroppo non è così, o meglio, come già spiegato possono passare diversi giorni ma di solito uno o più mesi (anche anni eh, se le indagini sono complesse...). Tanto per capire, il pubblico ministero ha almeno sei mesi per decidere se archiviare il caso, rinviare a giudizio o scegliere altre vie.
E, tanto per dirne una, se la querela è fatta spontaneamente e magari non si è messa l'esplicita richiesta di essere avvertiti nel caso il procedimento venga archiviato (cioè buttato nel cestino) può accadere che passino anni e mesi e chi ha sporto querela nemmeno sappia nulla dell'esito delle indagini. Insomma: una volta depositata la denuncia ci si deve mettere un pò l'anima in pace. Se ci sono motivi di pericolo però si possono seguire altre vie.
Mio parere: soprattutto nei casi come quello prospettato (coniugi, fidanzati, separati ecc. maneschi) farsi seguire fin da subito da un avvocato poiché effettivamente potrebbe essere pericoloso.
alcarbo
QUOTE(Memez @ Nov 8 2012, 02:15 PM) *
pericolosamente no dai... mi pare un po eccessivo... wink.gif


wink.gif

QUOTE(FM @ Nov 8 2012, 03:08 PM) *
Purtroppo non è così, o meglio, come già spiegato possono passare diversi giorni ma di solito uno o più mesi (anche anni eh, se le indagini sono complesse...).


Passano anni anche perché la Procura è stracarica e spesso ha casi più gravi (omicidi, rapine, reati finanziari gravi, corruzione ecc...)

In ogni caso, ripeto, con il metodo da me indicato (ricorso diretto al giudice di pace, per i reati più lievi. che sono minacce, percosse, ingiurie, lesioni non gravi, ed in genere quelli a querela) si può avere il processo in pochissimo tempo, anche non più di 3-4 max 6-7 mesi. Non è da poco. Ed è un metodo poco usato (anche se talvolta è abusato, devo dire) così come è poco noto che i (veri) non abbienti hanno diritto all'avvocato gratis (meglio pagato dallo stato).
89stefano89
grazie mille delle info, molto chiari e preparati come al solito.
come ci si comporta invece in casi molto meno gravi? per fare un esempio frodi in internet?
FM
QUOTE(89stefano89 @ Nov 8 2012, 05:12 PM) *
grazie mille delle info, molto chiari e preparati come al solito.
come ci si comporta invece in casi molto meno gravi? per fare un esempio frodi in internet?


Vuoi un preventivo? rolleyes.gif

Frodi in internet? La miglior cosa è la prevenzione, perché una volta fatta la frittata, il 99% delle volte non conviene neppure pensarci.
Diciamo che se non fai un acquisto superiore ai 1.500,00/2.000,00 euro il gioco non vale la candela.
Es. pratico: acquisto on line una bella D700 usata a 850,00. Fischi! Affarissimo!
Il tizio lascia qualche recapito, io mi fido (più che altro perché la scimmia che avevo sopra la spalla è scesa velocemente e mettendosi a ballare non mi fa più vedere niente) invio soldi e non ricevo nulla. Passano giorni e settimane, mi decido ad andare dall'avvocato che mi dice che per iniziare la pratica (diffida, querela ecc.) ci vogliono almeno 400,00 euro di anticipo, anche se mi assicura vagamente che probabilmente questi soldi si riprenderanno. Ok, incazz nero, gli dico di iniziare. Fatta la denuncia passano 5 mesi ed un giorno mi telefona l'avvocato e mi dice che il processo a carico di Furbetto Del Quartierino inizierà 8 mesi dopo a 1.000,00 km di distanza. Quindi aggiunge, è il caso di domiciliarsi presso un altro avvocato che anch'esso vorrà un minimo di anticipo spese... vabè accorciamola, poi ci sarà il processo e magari Furbetto verrà pure condannato, ma, si scoprirà, dopo tre anni, che è un nulla tenente. L'avvocato un pò mogio mi presenta una parcella di "soli" 1.000,00 euro perchè non è andata bene che aggiunti ai 500,00 euro pagati per l'avv. domiciliatario ed oltre ai 400,00 di anticipo fanno un totale di 1.900,00 euro di spese legali, oltre naturalmente agli 850,00 euro già buttati, anni di mal di stomaco ma con la felicità di avere condannato a tre mesi F. Del Quartierino....
Ok, la prossima volta state molto attenti ad acquisti on line. Police.gif
89stefano89
ahahh no niente preventivi ancora truffatore non sono, solo sono abb curioso di capire l´iter, e capire soprattutto quando qualcuno dice delle stupidaggini!
é veramente assurdo, nel mio immaginario funzionava cosí: denuncia->verifica immediata->ev processo, invece é denuncia->mesi->verifica->mesi->soldi->processo
Memez
QUOTE(CVCPhoto @ Nov 8 2012, 03:02 PM) *
Pericolosamente per te, poiché finisci in galera tu se gli tiri una mazzata sulla testa.

ah beh... si fa presto... basta abbassare la mira... tipo alle ginocchia... biggrin.gif

QUOTE(89stefano89 @ Nov 9 2012, 07:47 AM) *
é veramente assurdo, nel mio immaginario funzionava cosí: denuncia->verifica immediata->ev processo, invece é denuncia->mesi->verifica->mesi->soldi->processo

nel nostro immaginario la legge in italia funziona... chi deve andare in galera ci va, chi deve pagare paga... e invece io mi stupisco quando succede...
Zio Bob
Prima di tutto cerca di sapere esattamente cosa ha fatto la tua amica: querela, denuncia o semplice esposto.
Ha prodotto un certificato medico?
Questi elementi sono essenziali per capire qual'è la procedura in atto.
Se non c'è un certificato medico:
il reato non è di lesioni personali, ma semplicemente di "percosse" ed è di competenza del giudice di pace, come pure nel caso si trattasse di lesioni personali molto lievi.

In tutti i casi, è vero che non c'è comunicazione al querelato, ma è vero anche che la polizia giudiziaria, prima di informare il Magistrato, deve andare dal querelato e chiedergli di eleggere domicilio, cioè di dichiarare il luogo che sceglie per ricevere gli atti dall'Autorità Giudiziaria. Solo dopo il Magistrato può comunicargli un eventuale rinvio a giudizio, altrimenti non saprebbe come farlo, visto che c'è una normativa molto rigida sulla procedura e sulle notificazioni.

Se il reato è di competenza del Giudice di Pace, la polizia giudiziaria ha 6 mesi di tempo per indagare ed informa il giudice solo ad indagini terminate. In caso di indagini complesse il termine può anche allungarsi di altri tre mesi.

Io consiglio: se c'è davvero il presagio che possa ripetersi il deplorevole comportamento violento, è bene segnalare eventuali sospetti e timori, supportati da fatti, da notizie ricevute sulle possibili intenzioni del violento allo stesso comando che ha preso la querela, denuncia o esposto, facendo un esposto scritto e consegnandolo.
La polizia giudiziaria (Polizia di Stato, carabinieri, Polizia Locale, Gdf, ecc.) ha l'obbligo di PREVENIRE i reati, oltre che di reprimerli, e non possono esimersi dal fare opportuni interventi tempestivi.
Non è escluso che convochino il violento e lo diffidino dal gioronzolare attorno alla ragazza.

Abbiate fiducia nelle istituzioni: almeno non hanno interessi nel prendere le parti di qualcuno. Spesso sono lente e poco efficienti, è vero....
simone_chiari
QUOTE(89stefano89 @ Nov 8 2012, 01:22 PM) *
mi é giunta voce di una conoscente che é stata picchiata dal fidanzato.
ha giustamente sporto denuncia presso i carabinieri, ma... a quanto pare non si é mosso niente, il tizio non ha ricevuto nessuna notifica ne altro.
non mi son mai posto il problema come funziona quando denunci o quereli qualcuno? qual´é l´iter?


a breve dovrebbe essere convocato nella caserma dei CC dove è stata sporta denuncia, nel frattempo vai a fare una chiacchierata a 4 occhi con il tipo....
ciao
Simone
89stefano89
no no ripeto, é una conoscente, e non entro nel merito della vicenda perché anche io non la conosco.
poi spesso si sentono voci e vengono storpiate, quindi mi chiedevo fosse plausibile che uno venga denunciato e poi rimanga a piede libero

anche perché, IN OGNI CASO, senza conoscere l´intera vicenda non mi esprimo...
FM
QUOTE(Zio Bob @ Nov 9 2012, 01:50 PM) *
.... In tutti i casi, è vero che non c'è comunicazione al querelato, ma è vero anche che la polizia giudiziaria, prima di informare il Magistrato, deve andare dal querelato e chiedergli di eleggere domicilio, cioè di dichiarare il luogo che sceglie per ricevere gli atti dall'Autorità Giudiziaria. Solo dopo il Magistrato può comunicargli un eventuale rinvio a giudizio, altrimenti non saprebbe come farlo, visto che c'è una normativa molto rigida sulla procedura e sulle notificazioni. ....

Abbiate fiducia nelle istituzioni: almeno non hanno interessi nel prendere le parti di qualcuno. Spesso sono lente e poco efficienti, è vero....


Mah... solitamente il magistrato richiede gli estremi anagrafici ed in base a questi viene fatta la notifica degli atti. Solitamente il classico 415bis. E quindi, fino ad allora, l'indagato/imputato non sa nulla.

Certo che c'è da avere fiducia nelle istituzioni, purtroppo sono le leggi (c.p.p) che qualche volta allungano o fanno allungare il brodo...
alcarbo
QUOTE(FM @ Nov 9 2012, 04:00 PM) *
Certo che c'è da avere fiducia nelle istituzioni, purtroppo sono le leggi (c.p.p) che qualche volta allungano o fanno allungare il brodo...


Io trovo che il (pur sacrosanto) garantismo costituisca comunque un grande freno alla celerità della giustizia, a tutela (esaperata?) dell'imputato ma in danno della persona lesa.
Zio Bob
QUOTE(FM @ Nov 9 2012, 04:00 PM) *
Mah... solitamente il magistrato richiede gli estremi anagrafici ed in base a questi viene fatta la notifica degli atti. Solitamente il classico 415bis. E quindi, fino ad allora, l'indagato/imputato non sa nulla.

Certo che c'è da avere fiducia nelle istituzioni, purtroppo sono le leggi (c.p.p) che qualche volta allungano o fanno allungare il brodo...


Forse ti sfugge quanto previsto dall'art. 161 c.p.p., ma ti assicuro che la prassi comune, per la polizia giudiziaria, è quella di procedere secondo la norma, che, comunque mi sembra opportuno riportare:

"Dispositivo dell'art. 161 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO SECONDO - Atti → Titolo V - Notificazioni (Artt. 148-171)
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento..... omissis"
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